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Indicativamente è consigliabile impostare il termostato ambiente a 20 °C e non oltre. Con caldaie a condensazione è inoltre consigliabile mantenere la temperatura di mandata sull’impianto non oltre i 60 °.

Ogni grado di temperatura in meno sul termostato consente di abbattere i consumi di circa il 5%.

È importante, ad impianto freddo, controllare periodicamente e la pressione segnata sul manometro della caldaia che deve sempre misurare 1,0 – 1,2 bar. Nel caso in cui la pressione fosse troppo bassa sarà necessario caricare acqua attraverso il rubinetto di carico (vedi Libretto istruzioni), normalmente posto nella parte inferiore della caldaia.

Se la pressione dovesse superare i 2,5 bar bisognerà togliere dell’acqua, ad esempio dalla valvola di sfiato di un termosifone, in modo da riportare il livello alla posizione sopra consigliata. È assolutamente normale che durante il funzionamento in servizio di riscaldamento la pressione oscilli tra 1,0 – 1,2 bar ad impianto freddo, fino a 1,8 – 2,0 bar con impianto caldo.

Pagano il bollino e vanno certificati tutti gli impianti di climatizzazione invernale di potenza non minore di 10 kW e quelli di climatizzazione estiva di potenza non minore di 12 kW, vale a dire gli stessi impianti termici per i quali è previsto dalla normativa nazionale e regionale il controllo di efficienza energetica.

Per una nuova installazione,il bollino viene pagato:

al collaudo iniziale dell’apparecchio
dopo 4 anni
poi con cadenza biennale
Per una caldaia esistente il bollino viene pagato ogni 2 anni

Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 192/05 il responsabile dell’impianto termico (o per esso il “terzo responsabile” laddove esistente) provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

La manutenzione ordinaria della caldaia, secondo quanto prescritto dal più recente D.P.R. 74/2013, deve venir effettuata secondo le indicazioni rilasciate dall’installatore nelle “istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione dell’impianto” o, in mancanza di queste, secondo le istruzioni di uso e manutenzione redatte dalla casa costruttrice della caldaia stessa (libretto di istruzioni all’uso e alla manutenzione). Normalmente tutti i costruttori di caldaie e scaldabagni indicano che per mantenere un apparecchio a gas sicuro ed efficiente deve venir eseguita la manutenzione con cadenza annuale.

L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione della caldaia esegue l’operazione a regola d’arte ed al termine, redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico (RCEE)

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005), sulla prestazione energetica degli edifici e degli impianti in essi installati, regolamenta per gli stessi fini di efficienza energetica anche l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici.

La definizione di “impianto termico” del d.lgs. 192/2005 (art. 2, comma 1, l-tricies), nella versione introdotta dalla legge n. 90/2013, recita:

l-tricies “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:

gli edifici residenziali monofamiliare
le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale”
Se servono altre tipologie di immobili sono assimilati agli impianti di climatizzazione.

L’Allegato A al d.lgs. 192/05 definisce il responsabile dell’impianto termico come “l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche”.

Riassumendo, per le caldaie con potenza termica inferiore a 35 kw il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione è sempre l’occupante dell’immobile.

Il Responsabile deve incaricare un’impresa abilitata ai sensi della Legge 37/08 (ex Legge 46/90) che dovrà eseguire con le periodicità indicate dal costruttore della caldaia, la manutenzione ordinaria della caldaia e la verifica di efficienza energetica (prova fumi)

Il Libretto d’Impianto è la “carta d’identità” del nostro impianto termico e di climatizzazione. Su di esso vengono riportati i dati del cliente, i dati dell’apparecchio, i dati degli altri eventuali componenti dell’impianto termico, gli interventi di manutenzione e i valori relativi alla verifica di efficienza energetica che devono venire registrati periodicamente.

La verifica di efficienza energetica (prova fumi), è un operazione molto importante che ha lo scopo di verificare il rendimento energetico della caldaia, il suo funzionamento in sicurezza (prova del tiraggio) ed il controllo delle emissioni inquinanti nell’aria. La verifica di efficienza energetica viene eseguita con un apparecchiatura particolare chiamata “analizzatore di combustione” e si effettua al collaudo della caldaia e poi ogni 2 anni in occasione dell’invio del “bollino autocertificazione impianto” all’Ente di controllo.

L’adozione di sistemi di trattamento dell’acqua è obbligatoria in caso di installazione di nuovo impianto, ristrutturazione o sostituzione di generatori di calore, avvenute:

– dal 01/08/1994 per gli impianti con potenza al focolare nominale complessiva ≥ 350 kW;

– dal 11/06/2009 per quelli con potenza al focolare nominale complessiva < 350 kW;

– dal 11/06/2009 al 30/09/2105 Gli impianti combinati (riscaldamento e produzione ACS) di potenza inferiore ai 100 kW, necessitano di condizionamento chimico nel caso di durezza totale ≥ 15 °f.

– dal 01/10/2015 è previsto un condizionamento dell’acqua per tutti gli impianti termici di potenza < 100 kW indipendentemente dalla durezza dell’acqua;

con trattamento di addolcimento per impianti > 100 kW nel caso di durezza totale ≥ 15 °f.

Sono esonerati dal rispetto delle disposizioni relative a manutenzione, controllo di efficienza energetica ed autodichiarazione (cioè le disposizioni previste dal regolamento regionale) gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o gli impianti termici (generatori) non collegati alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

Deve essere fatta la manutenzione e il controllo di efficienza energetica degli impianti termici collegati alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di combustibili o comunque provvisti di approvvigionamento, anche se non funzionanti, in quanto, comunque, possono essere messi in funzione in qualsiasi momento.

Il collaudo iniziale è un’operazione fondamentale che viene eseguita esclusivamente da tecnici autorizzati dalla Casa Costruttrice della caldaia che, grazie alla loro comprovata esperienza e capacità, sono in grado di regolare al meglio la combustione, di ottimizzare il rendimento dell’apparecchio, di fornire al cliente tutte le spiegazioni necessarie al fine di utilizzare al meglio il nuovo generatore e dare opportune informazioni sui servizi offerti e sui contratti di manutenzione, come ad esempio l’estensione di garanzia.

Solitamente la vita media di una caldaia è di circa 15-18 anni.

Dopo questo periodo è consigliabile valutare, in base all’entità del guasto, volta per volta se effettuarne la riparazione o procedere con la sostituzione, considerando anche che dopo tanti anni abbiamo un prodotto tecnologicamente superato con consumi più alti e comfort più basso.

E’ comunque riscontrato che una buona manutenzione ordinaria tende ad allungare la vita della caldaia.

Il centro assistenza autorizzato è l’unico che può fornire la garanzia convenzionale dei 2 anni e/o l’estensione garanzia della casa costruttrice, utilizza ricambi originali con garanzia.

Il centro assistenza autorizzato Immergas applica tariffe trasparenti sia sulle prestazioni che sui ricambi (consultabili da chiunque sul listino ufficiale Immergas), ha una elevata preparazione tecnica specifica sul prodotto grazie al l’aggiornamento continuo in azienda (conoscere il prodotto riduce i tempi d’intervento e previene guasti già conosciuti) ma, soprattutto in caso di eventuali reclami, disservizi o anomalie tecniche, l’utente ha sempre la possibilità di richiedere la supervisione della casa madre (sempre attenta alla qualità del servizio)

ll lavaggio dell’impianto di riscaldamento è un’operazione molto importante da fare, soprattutto prima di installare una nuova caldaia a condensazione su impianti esistenti. . Oltre a questo, il lavaggio è anche un obbligo di legge previsto chiaramente dai DLGS 195/2005, DLGS 311/2006 e DPR 59/2009.

Numerosi sono i vantaggi che si acquisiscono : allungamento della vita dell’impianto, riduzione dei consumi,ottimo scambio termico, riduzione della corrosione dell’impianto, eliminazione dei problemi di uniformità di calore nell’abitazione o problemi legati alla rumorosità e alla formazione di aria o gas nei tubi.
Lisi Antonio SrL
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